Circolare n.198/2016

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oma, 25 novembre 2016

 

Circolare n. 198/2016

 

Oggetto: Autotrasporto – Albo - Contributi anno 2017 – Delibera CCAA n. 11 dell’11.11.2016, su G.U. n. 273 del 22.11.2016.

 

Si rammenta la scadenza del 31 dicembre per il versamento da parte delle imprese di autotrasporto dei contributi d’iscrizione all’Albo per il 2017.

 

Come è noto, l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’im­presa e della ulteriore quota a veicolo.

La misura delle quote è rimasta invariata rispetto allo scorso anno.

 

ALBO AUTOTRASPORTATORI – CONTRIBUTI ANNO 2017

 

 

QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE

 

€ 30,00

 

 

QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI IN DISPONIBILITA’

 

 

Da 2 a 5

 

€ 5,16

 

 

Da 6 a 10

 

€ 10,33

 

 

Da 11 a 50

 

€ 25,82

 

 

Da 51 a 100

 

€ 103,29

 

 

Da 101 a 200

 

€ 258,23

 

 

Oltre 200

 

€ 516,46

 

 

ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE DEL PESO COMPLESSIVO DEI VEICOLI

 

 

Oltre 6 e fino a 11,5 ton

 

€ 5,16

a veicolo

 

 

Oltre 11,5 e fino a 26 ton

 

€ 7,75

a veicolo

 

 

Oltre 26 ton

 

€ 10,33

a veicolo

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: il versamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema di pagamento telematico mediante carta di credito VISA, Mastercard, Postpay o BancoPosta; a tal fine, le imprese devono collegarsi al sito www.alboautotrasporto.it e versare l’importo visualizzato sul sito stesso.

 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere conservata dalle imprese ai fini di eventuali controlli da parte delle competenti strutture provinciali.

 

Si rammenta che i contributi devono essere versati entro il 31 dicembre, pena la sospensione dall’Albo (articolo 19 punto 3 legge n.298/1974).

 

COMUNI COLPITI DAL SISMA: per le imprese iscritte all’Albo con sede principale nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici espressamente indicati nella delibera in esame e nel D.L. 205/2016 la predetta scadenza è prorogata al 30 giugno 2017.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.174/2015

 

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 173 del 22.11.2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 11 novembre 2016 

Determinazione delle quote che le  imprese  iscritte  all'Albo  degli

autotrasportatori   alla   data   del   31   dicembre   2016   devono

corrispondere, entro la stessa data, per  l'anno  2017,  al  Comitato

centrale per l'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per

conto di terzi.

 

                            IL PRESIDENTE

del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle  persone  fisiche  e

giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 

  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'Albo

nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,

disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di

tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;

  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  recante

«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato

centrale  per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori»  ed,   in

particolare, l'art. 9, comma 2,  lettera  d)  in  base  al  quale  il

Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute

annualmente dalle imprese di autotrasporto;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.

123 recante «Regolamento di riorganizzazione  e  funzionamento  della

Consulta generale per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica  e  del

Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.

134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale  per  l'Albo

nazionale degli autotrasportatori»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n.  72  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed,  in  particolare,

l'art. 6, comma 10;

  Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale e'

stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato  centrale

per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7

novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al

registro n. 1, foglio n. 4487, con il quale e' stato  conferito  alla

dr.ssa Maria Teresa Di  Matteo  l'incarico  dirigenziale  di  livello

dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale  per  l'Albo

nazionale degli autotrasportatori;

  Considerato, pertanto, che:

  occorre stabilire la misura delle quote  dovute  dalle  imprese  di

autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2017 alle spese per il

funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento  di

tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle  recenti  leggi

di stabilita' 2014 e 2015;

  la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione

al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

  il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per  conto  di

terzi,  comprensivo  di   trattori   e   rimorchi,   attualmente   in

circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 542.472;

  Ritenuto:

  di dover confermare, per l'anno 2017, l'importo delle  quote  nella

misura stabilita per l'anno 2016;

  di dover proseguire, anche per l'anno 2017, ad utilizzare,  per  la

riscossione delle  quote,  il  sistema  telematico  attivabile  nella

apposita     funzione     informatica,     presente     sul      sito

www.alboautotrasporto.it, che consente il  pagamento  online  tramite

carta  di  credito  Visa,  Mastercard,  carta  prepagata  PostePay  o

PostePay  Impresa  ovvero  conto  corrente  BancoPosta  online,   per

l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi  sul  conto

n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le  istruzioni

in esso reperibili;

  Vista  la  conforme  deliberazione  assunta  nella  seduta  dell'11

novembre 2016;

 

                              Delibera:

 

                               Art. 1

  1.  Entro  il  31  dicembre  2016,  le  imprese  iscritte  all'Albo

nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre  2016,

debbono corrispondere,  per  l'annualita'  2017,  la  quota  prevista

dall'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21  novembre

2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

  2. Il versamento della  quota  deve  essere  effettuato  unicamente

attraverso  il  sistema  di  pagamento  telematico  operativo   nella

apposita funzione  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  del

Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  tramite  carta  di

credito  Visa,  Mastercard,  carta  prepagata  PostePay  o   PostePay

Impresa,  conto  corrente   BancoPosta   on   line,   per   l'importo

visualizzabile sul sito stesso  e  seguendo  le  istruzioni  in  esso

reperibili.

  3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il  termine  di

cui al primo  comma,  l'iscrizione  all'Albo  sara'  sospesa  con  la

procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno  1974,

n. 298.

 

 

                               Art. 2

  1. La quota da versare per l'anno 2017 e' stabilita nelle  seguenti

misure:

    1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque

iscritte all'Albo: € 30,00.

  1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a  quella  di  cui  al  precedente

punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica

del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei  veicoli  con

cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:

   

 

            +-------+-------------------+---------------+

            |       |Imprese iscritte   |               |

            |       |all'Albo con un    |               |

            |       |numero di veicoli  |               |

            |   A   |da 2 a 5           |           5,16|

            +-------+-------------------+---------------+

            |       |Imprese iscritte   |               |

            |       |all'Albo con un    |               |

            |       |numero di veicoli  |               |

            |   B   |da 6 a 10          |          10,33|

            +-------+-------------------+---------------+

            |       |Imprese iscritte   |               |

            |       |all'Albo con un    |               |

            |       |numero di veicoli  |               |

            |   C   |da 11 a 50         |          25,82|

            +-------+-------------------+---------------+

            |       |Imprese iscritte   |               |

            |       |all'Albo con un    |               |

            |       |numero di veicoli  |               |

            |   D   |da 51 a 100        |         103,29|

            +-------+-------------------+---------------+

            |       |Imprese iscritte   |               |

            |       |all'Albo con un    |               |

            |       |numero di veicoli  |               |

            |   E   |da 101 a 200       |         258,23|

            +-------+-------------------+---------------+

            |       |Imprese iscritte   |               |

            |       |all'Albo con un    |               |

            |       |numero di veicoli  |               |

            |   F   |superiore a 200    |         516,46|

            +-------+-------------------+---------------+

 

  1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a  quelle  di  cui  ai  precedenti

punti  1)  e  2)  dovuta  dall'Impresa  per  ogni  veicolo  di  massa

complessiva superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa  e'

titolare:

   

         +-------+---------------------------+-------------+

         |       |Per ogni veicolo, dotato di|             |

         |       |capacita' di carico, con   |             |

         |       |massa complessiva da 6.001 |             |

         |       |a 11.500 chilogrammi,      |             |

         |       |nonche' per ogni trattore  |             |

         |       |con peso rimorchiabile da  |             |

         |   A   |6.001 a 11.500 chilogrammi |         5,16|

         +-------+---------------------------+-------------+

         |       |Per ogni veicolo, dotato di|             |

         |       |capacita' di carico, con   |             |

         |       |massa complessiva da 11.501|             |

         |       |a 26.000 chilogrammi,      |             |

         |       |nonche' per ogni trattore  |             |

         |       |con peso rimorchiabile da  |             |

         |   B   |11.501 a 26.000 chilogrammi|         7,75|

         +-------+---------------------------+-------------+

         |       |Per ogni veicolo, dotato di|             |

         |       |capacita' di carico, con   |             |

         |       |massa complessiva oltre i  |             |

         |       |26.000 chilogrammi, nonche'|             |

         |       |per ogni trattore con peso |             |

         |       |rimorchiabile oltre 26.000 |             |

         |   C   |chilogrammi                |        10,33|

         +-------+---------------------------+-------------+

 

                               Art. 3

  1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota  relativa  all'anno

2017  deve  essere  conservata  dalle  imprese,  anche  al  fine   di

consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale  e/o

delle competenti strutture periferiche.

 

                               Art. 4

  1. Nei confronti delle imprese iscritte  all'Albo  nazionale  degli

autotrasportatori con sede principale nei comuni di cui  all'allegato

1 e negli ulteriori comuni  individuati  ai  sensi  dell'art.  1  del

decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, il termine indicato  all'art.

1, comma 1 e' prorogato  al  30  giugno  2017.  Conseguentemente,  la

sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 1, si applica a  decorrere

dalla medesima data.

    Roma, 11 novembre 2016

 

                                  Il presidente: Di Matteo

 

 

 

 

                                                      Allegato 1

 

Regione Abruzzo.

    Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

    1. Campotosto (AQ);

    2. Capitignano (AQ);

    3. Montereale (AQ);

    4. Rocca Santa Maria (TE);

    5. Valle Castellana (TE);

    6. Cortino (TE);

    7. Crognaleto (TE);

    8. Montorio al Vomano (TE).

 

Regione Lazio.

    Sub ambito territoriale Monti Reatini:

    9. Accumoli (RI);

    10. Amatrice (RI);

    11. Antrodoco (RI);

    12. Borbona (RI);

    13. Borgo Velino (RI);

    14. Castel Sant'Angelo (RI);

    15. Cittareale (RI);

    16. Leonessa (RI);

    17. Micigliano (RI);

    18. Posta (RI).

 

Regione Marche.

    Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

    19. Amandola (FM);

    20. Acquasanta Terme (AP);

    21. Arquata del Tronto (AP);

    22. Comunanza (AP);

    23. Cossignano (AP);

    24. Force (AP);

    25. Montalto delle Marche (AP);

    26. Montedinove (AP);

    27. Montefortino (FM);

    28. Montegallo (AP);

    29. Montemonaco (AP);

    30. Palmiano (AP);

    31. Roccafluvione (AP);

    32. Rotella (AP);

    33. Venarotta (AP).

    Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

    34. Acquacanina (MC);

    35. Bolognola (MC);

    36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

    37. Cessapalombo (MC);

    38. Fiastra (MC);

    39. Fiordimonte (MC);

    40. Gualdo (MC);

    41. Penna San Giovanni (MC);

    42. Pievebovigliana (MC);

    43. Pieve Torina (MC);

    44. San Ginesio (MC);

    45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

    46. Sarnano (MC);

    47. Ussita (MC);

    48. Visso (MC).

 

 

 

 

 

Regione Umbria.

    Area Val Nerina:

    49. Arrone (TR);

    50. Cascia (PG);

    51. Cerreto di Spoleto (PG);

    52. Ferentillo (TR);

    53. Montefranco (TR);

    54. Monteleone di Spoleto (PG);

    55. Norcia (PG);

    56. Poggiodomo (PG);

    57. Polino (TR);

    58. Preci (PG);

    59. Sant'Anatolia di Narco (PG);

    60. Scheggino (PG);

    61. Sellano (PG);

    62. Vallo di Nera (PG).